Risarcimento per abusiva reiterazione dei contratti a termine
Il d.l. n.131/2024 (cd “decreto salva infrazioni” già convertito in legge) ha modificato il precedente sistema sanzionatorio in caso di reiterazione dei contratti a termine nella Pubblica Amministrazione, e quindi anche nella scuola, in risposta ad una procedura di infrazione pendente nei confronti dello Stato italiano. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale italiana non preveniva e sanzionava adeguatamente i casi di abuso di contratti a tempo determinato.
Lo Stato italiano, al fine di consentire la chiusura della procedura di infrazione, ha adottato il d.l. sopra citato che ha modificato e incrementato la misura sanzionatoria prevista. Con la nuova disposizione è prevista “un’indennità nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento”.
La misura è astrattamente applicabile anche al personale docente/ata destinatario di una reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo superiore ai 36 mesi.
Due le condizioni necessarie per richiedere il risarcimento:
36 mesi di contratto a tempo determinato su organico di diritto, quindi con contratti al 31 agosto;
che lo Stato non abbia avviato procedure concorsuali sulla classe di concorso/posto di appartenenza del lavoratore.
Le suddette condizioni si verificano, nella maggior parte dei casi, per il personale docente.
Per gli iscritti FLC CGIL l’avvio del ricorso è completamente gratuito salvo il pagamento del contributo unificato se dovuto.
Il contributo unificato (C.U.) per spese di giustizia (tassa statale sull’avvio di ricorsi) sarà determinato dal valore della causa in relazione alle tabelle ministeriali. È esente dal pagamento del C.U. chi ha un reddito familiare inferiore a 38.514,03 euro, come da dichiarazione dei redditi.
Chi volesse avvalersi sin da subito della nostra vertenza, può compilare il modulo di adesione on-line; sarà poi contatto con le istruzioni per proseguire.