Risarcimento per abusiva reiterazione dei contratti a termine


Il d.l. n.131/2024 (cd “decreto salva infrazioni” già convertito in legge) ha modificato il precedente sistema sanzionatorio in caso di reiterazione dei contratti a termine nella Pubblica Amministrazione, e quindi anche nella scuola, in risposta ad una procedura di infrazione pendente nei confronti dello Stato italiano. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale italiana non preveniva e sanzionava adeguatamente i casi di abuso di contratti a tempo determinato.

Lo Stato italiano, al fine di consentire la chiusura della procedura di infrazione, ha adottato il d.l. sopra citato che ha modificato e incrementato la misura sanzionatoria prevista. Con la nuova disposizione è prevista “un’indennità nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento”.

La Corte Europea ha più volte confermato che i contratti a termine nella scuola sono per lo più in violazione ai principi comunitati e italiani.

La misura compensativa per tale violazione è astrattamente applicabile a tutto il personale scolastico (docente/ata) destinatario di una ripetizione dei contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo pari o superiore ai 36 mesi.


La condizione necessaria per richiedere il risarcimento:


Per gli iscritti FLC CGIL l’avvio del ricorso è completamente gratuito salvo il pagamento del contributo unificato se dovuto.
Il contributo unificato (C.U.) per spese di giustizia (tassa statale sull’avvio di ricorsi) sarà determinato dal valore della causa in relazione alle tabelle ministeriali. È esente dal pagamento del C.U. chi ha un reddito familiare inferiore a 38.514,03 euro, come da dichiarazione dei redditi.


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