RICORSO FERIE NON GODUTE
PER DOCENTI CON CONTRATTI AL 30/06
Finalizzato ad ottenere il pagamento dell’INDENNITÀ SOSTITUTIVA
per le ferie non espressamente richieste e non godute durante la sospensione delle lezioni.
Il ricorso è destinato ai docenti precari o già di ruolo che, negli ultimi dieci anni, hanno stipulato contratti a termine sino al 30 giugno, per il riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non espressamente richieste durante i giorni di sospensione dell’attività didattica stabiliti dai calendari scolastici regionali.
La Corte di Cassazione con diverse sentenze ha stabilito alcuni principi imprescindibili:
Nessuna collocazione in ferie d’ufficio; i docenti assunti fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d’ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
Obblighi di informazione del DS; in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dal DS per iscritto a goderne, con espresso avviso – sempre per iscritto - della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Diritto all’indennità; tutti i docenti con contratto fino al 30 giugno hanno diritto all'indennità per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
Prescrizione decennale; il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie si prescrive in dieci anni. Ossia, è possibile chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 al 2024, se non si è ricevuta alcuna informativa dal Dirigente Scolastico.
Il ricorso è completamente gratuito per gli iscritti alla FLC CGIL. Potrà prevedere come unico costo l’acquisto del contributo unificato (bolli) che nella stragrande maggioranza dei casi non supera € 49,00. Tuttavia, i docenti con reddito lordo familiare inferiore a € 38.514,03 sono esenti dal pagamento del contributo unificato.
Per aderire al ricorso è necessario compilare il seguente modulo di adesione